
La nuova circolare FIN datata 31 luglio e pubblicata sul portale della Federnuoto lo scorso 6 luglio apre di fatto la nuova era del vincolo e dei contratti di lavoro sportivo, adeguando la normativa federale alla riforma del lavoro sportivo del 2023.
In seguito all’applicazione di questa legge, dallo scorso 1 luglio sono considerati decaduti tutti i vincoli sportivi in vigore nella stagione 2024/25. Tuttavia i club che perdono un atleta che ha deciso di cambiare squadra possono essere ricompensate dalla nuova società in cui l’atleta approda con un premio di formazione tecnica (PFT), di fatto un risarcimento economico il cui valore è fissato dall’ordinamento federale in maniera piuttosto dettagliata.
LA NORMATIVA. Oggi la normativa FIN elenca tre tipi di tesseramento: libero, con vincolo sportivo normativo e con vincolo sportivo contrattuale.
Nella pallanuoto, rientrano nel gruppo degli atleti in stato di tesseramento libero i Propaganda, gli agonisti al primo tesseramento in assoluto e gli agonisti con tesseramenti precedenti fino al primo anno della categoria di età Esordienti. Per questi atleti, il vincolo ha durata annuale ma si rinnova automaticamente a meno che l’atleta non manifesti la sua volontà di non rinnovare entro il 30 giugno.
Si identificano come atleti in stato di tesseramento con vincolo sportivo normativo, invece, i pallanuotisti dal secondo anno della categoria Esordienti in poi che non abbiano siglato un contratto di lavoro sportivo col proprio club: per loro il vincolo sportivo ha durata biennale; il rinnovo per altri due anni è automatico a meno che l’atleta non comunichi la sua volontà di non rinnovare entro il 30 giugno del secondo anno. Per svincolarsi prima del termine, il pallanuotista deve necessariamente chiedere il nulla osta alla società che lo ha tesserato.
Infine, ci sono gli atleti in stato di tesseramento con vincolo sportivo contrattuale per i quali la durata del vincolo è pari alla durata indicata nel contratto, i cui dati vanno depositati sul portale della FIN. In questo caso, la conclusione o la risoluzione del rapporto contrattuale non determina la cessazione del tesseramento, che rimane in vigore fino alla conclusione della stagione sportiva per il quale è stato emesso: si può chiedere tuttavia l’interruzione (e quindi lo svincolo) su volontà conforme di entrambe le parti a patto che il pallanuotista non abbia partecipato a competizioni ufficiali della FIN nella stessa stagione.
Il premio di formazione tecnica (PFT) è riconosciuto in caso di trasferimento ad altra società di un pallanuotista che abbia meno di 26 anni in regime di vincolo normativo o di vincolo contrattuale.
fonte Water polo