CHE COS’È UN’APS?
L’associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di ente del Terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.
Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
E’ disciplinata dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
CHE DIFFERENZA C’E’ TRA UNA APS E UNA ODV?
Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in considerazione dei destinatari delle attività svolte: le Odv rivolgono la propria attività prevalentemente nei confronti di soggetti terzi, mentre le Aps rivolgono la propria attività prevalentemente nei confronti dei propri associati, alle persone aderenti degli enti associati, dei loro familiari e di terzi.
CHI NON PUO’ ESSERE APS?
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che:
- prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci;
- prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
PUO’ UN’ASD ESSERE ANCHE APS?
Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
In tal caso, le norme concernenti il settore sportivo trovano applicazione solo in quanto compatibili.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA BASE ASSOCIATIVA
Un’Aps deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps.
Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
DENOMINAZIONE
La locuzione “associazione promozione sociale” oppure l’acronimo “APS” è parte integrante della denominazione sociale di un’associazione di promozione sociale. Esso può essere speso dal momento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Con la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non potranno più esistere, al di fuori di esso, associazioni di promozione sociale che possano definirsi tali.
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale (una o più di esse) in modo esclusivo o prevalente.
Le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (articolo 5 D. Lgs. 117/2017) sono in tutto ventisei, ovvero:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente elenco;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
ALTRE ATTIVITÀ, OLTRE A QUELLE DI INTERESSE GENERALE, CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DALLE APS
Le APS, oltre alle attività di interesse generale, possono svolgere:
- attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- attività di raccolta fondi in generale;
- attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Con riferimento, in particolare, a quest’ultima voce, deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte a fini istituzionali e devono essere rivolte ai propri soci e ai familiari conviventi degli stessi; non devono poi utilizzarsi strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, o volontari degli enti da loro associati, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione.
In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari o il 5% del numero dei soci.
Rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente.
In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale può essere considerata quale attività di volontariato, ove risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tale disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
AGEVOLAZIONI
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno. I crediti maturati dalle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Aps hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione. In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
OBBLIGHI E DIVIETI DENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”. L’utilizzo improprio della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “Aps”, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, da parte di soggetti diversi è punito con una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Come noto, per diventare Ets è necessario iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni del codice del Terzo settore. Le Aps (come le organizzazioni di volontariato, le Onlus, le imprese sociali e le bande musicali) possono adeguare i propri statuti entro il 31 maggio 2021 utilizzando le maggioranze semplificate. Le Aps già iscritte ai registri territoriali sono iscritte d’ufficio al Runts, tramite il meccanismo della “trasmigrazione”: gli enti pubblici (Regioni e province autonome) provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno antecedente all’operatività del registro e gli uffici del Runts hanno 180 giorni di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti. Le Aps iscritte d’ufficio che non intendono permanere nel Runts, possono presentare domanda di cancellazione, modificando comunque il loro statuto e continuando ad operare ai sensi del Codice civile. Le Aps costituite dopo l’operatività del Runts dovranno presentare autonoma domanda di iscrizione presso l’Ufficio del Runts territorialmente competente.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.
Per le Aps, nello specifico, sono considerate non commerciali:
- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;
- le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
ONERI DELLA FASE DI COSTITUZIONE DI UNA APS – IMPOSTE INDIRETTE
Ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Di conseguenza, un’APS di nuova costituzione sconta l’imposta di registro in misura pari ad Euro 200,00. Tale imposta va versata attraverso modello F24 – sezione Erario con codice 1550, indicando nella colonna anno, l’anno cui si riferisce il versamento.
Per quanto concerne l’imposta di bollo (una marca da bollo ogni 100 righe) essa al momento della registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto non va corrisposta, tuttavia nel caso in cui l’associazione non dovesse ottenere l’iscrizione al RUNTS potrà essere richiesta in pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le Aps possono svolgere attività commerciale, dotandosi di partita Iva. Le Aps che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85.4, 86, 89, 91, 99, 101, 104
Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”
Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”
Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.4995 del 28 maggio 2019 “Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale”
Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.1309 del 6 febbraio 2019 “Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 – Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.”
ABROGAZIONI
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa sulle Aps è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del Runts;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
NORMATIVA TRANSITORIA
Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continua ad applicarsi la normativa previgente relativa all’iscrizione nei registri regionali o provinciali delle Aps. Entro il termine del 31 maggio 2021, le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di:
- adeguarli alle disposizioni inderogabili della riforma;
- introdurre clausole che escludono l’applicazione di quelle disposizioni di riforma potenzialmente derogabili mediante una specifica clausola statutaria.
Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) devono già uniformarsi alle disposizioni citate.
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano alle Aps in via transitoria a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.
NORME FISCALI ATTUALMENTE IN VIGORE PER LE APS
Di seguito le norme fiscali in vigore del D. Lgs. 117/2017 – Codice Terzo Settore:
Art. 81. Social Bonus
- E’ istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
- Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
- Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 5.
- Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
Art. 82. Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
- Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.
- Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
- Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.
- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
- Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo.
- Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall’articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
- Per i tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
- Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.
- L’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
- Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
- Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
- Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
- Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
Art. 85. Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
…omissis…
- I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.
Art. 102. Abrogazioni
- Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
…omissis…
- e) l’articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- f) l’articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) l’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.