Il ruolo del CNS Libertas APS nel Terzo Settore

La Libertas è un’Associazione di Promozione Sociale e Rete Associativa, iscritta nelle relative sezioni del RUNTS in conformità del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Cos’è una Rete Associativa?

La Rete Associativa è una particolare categoria di Ente di Terzo Settore, disciplinata dall’art. 41 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e può:

  • Monitorare l’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore
  • Occuparsi della promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati
  • Promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati

Perché entrare a far parte della nostra rete?

  • Per essere rappresentati ai più alti livelli istituzionali
  • Avere opportunità di co-programmazione e co-progettazione
  • Essere sempre accompagnati da una consulenza tecnica amministrativa e giuridica
  • Accedere a convenzioni assicurative vantaggiose per l’ente e per gli iscritti

Aderire ad una rete associativa non vincola l’attività del tuo ente e non ne comprime in alcun modo l’autonomia: esserne parte è un plus inclusivo, mai esclusivo (sarai sempre libero di aderire anche ad altre reti).

Sei un ente del terzo settore, o vuoi diventarlo?

La Libertas può fornirti tutto il supporto necessario, mettendo a tua disposizione modelli di atti costitutivi e statuti predisposti dai migliori professionisti del settore, assisterti nelle questioni tecniche, guidandoti nel percorso di costituzione, trasformazione e adeguamento del tuo ente.

Possiamo presentare per tuo conto la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in una delle sezioni previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

  • Organizzazioni di volontariato (Odv)
  • Associazioni di promozione sociale (Aps)
  • Enti filantropici
  • Reti associative
  • Altri enti del Terzo settore

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono entrare nel Terzo Settore?

La risposta è sì

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, se ne ricorrono i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore chiedendo l’iscrizione al RUNTS nella sezione “altri enti di Terzo Settore” e indicando come attività di interesse generale ex art. 5 CTS la lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Inoltre, le ASD possono mutare la propria forma giuridica e diventare delle ASD APS, con una variazione del proprio statuto.

Le Società Sportive Dilettantistiche possono trovare collocazione nel RUNTS come imprese sociali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In tali casi, le norme concernenti il settore sportivo trovano applicazione solo in quanto compatibili.

SCOPRI COME ENTRARE A FAR PARTE DELLA NOSTRA RETE ASSOCIATIVA

Quali sono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Centro Nazionale Sportivo Libertas APS?

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS è un ente apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017:

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni. Per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 112/2017, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

y) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Le attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione di servizi.