
SENTENZA DEFINITIVA: ILLEGITTIME LE RESTRIZIONI FIGC SUI TORNEI GIOVANILI. LIBERTAS OTTIENE UNA VITTORIA NETTA E PIENA
Roma, 09 gennaio 2026
Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine al contenzioso tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul sistema dei tornei giovanili e amatoriali, sancendo una vittoria netta, piena e inequivocabile di Libertas. Con la sentenza della Sezione Sesta n. 102/2026 del 7 gennaio 2026, il supremo giudice amministrativo ha accolto l’appello dell’AGCM, ribaltando la decisione del TAR Lazio e confermando la sanzione di 4.203.447,54 euro inflitta alla FIGC per violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
«Senza Libertas questa sentenza non ci sarebbe stata. Abbiamo messo risorse, coraggio e responsabilità: oggi il Consiglio di Stato ci dà pienamente ragione», ha dichiarato il presidente di Libertas Andrea Pantano.
La vicenda trae origine da una segnalazione presentata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, che ha dato avvio al procedimento antitrust A562. Il Centro Nazionale Sportivo Libertas esprime inoltre il proprio ringraziamento al collegio legale che ha seguito il procedimento, e in particolare all’avvocato Vittorio De Gregorio, per il lavoro svolto a tutela delle ragioni dell’Ente.
Libertas ha assunto integralmente, sul piano giuridico, organizzativo ed economico, la responsabilità di promuovere e sostenere l’azione che ha portato a questa pronuncia, garantendone la continuità fino al massimo grado di giudizio e tutelando concretamente migliaia di associazioni sportive dilettantistiche, famiglie e giovani atleti.
Nel merito, i giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto che la FIGC ha messo in atto una strategia escludente, utilizzando il proprio potere regolatorio per rafforzare la propria posizione dominante nelle competizioni calcistiche giovanili agonistiche e per estenderla anche al segmento ludico-amatoriale, dove operano in concorrenza gli Enti di Promozione Sportiva. In particolare, la mancata stipula delle convenzioni previste dal regolamento CONI e l’imposizione di autorizzazioni e vincoli non previsti dall’ordinamento hanno limitato la libertà delle associazioni affiliate alla FIGC e dei loro atleti di partecipare ai tornei organizzati dagli EPS, riducendo la concorrenza nel mercato dello sport di base.
La sentenza interviene anche sulla definizione di “agonismo”, superando l’approccio meramente anagrafico adottato dalla FIGC. Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è sufficiente il solo dato dell’età dell’atleta per qualificare un’attività come agonistica, ma occorrono criteri sostanziali legati all’organizzazione dell’attività e alle caratteristiche intrinseche della prestazione sportiva, ristabilendo così un principio di proporzionalità nella regolazione federale.
La pronuncia rappresenta un precedente di grande rilievo per tutto il sistema sportivo italiano. Viene riaffermato che l’autonomia delle Federazioni non può giustificare abusi di posizione dominante e che lo sport di base deve restare uno spazio aperto, pluralista e realmente concorrenziale. Libertas esce da questo giudizio come il soggetto che ha reso possibile un riequilibrio dell’intero settore, riportando al centro i diritti delle associazioni, delle famiglie e dei giovani atleti.




