
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la sentenza del TAR Lazio, ripristinando la sanzione inflitta alla FIGC per abuso di posizione dominante nell’organizzazione delle competizioni calcistiche giovanili.
Con la decisione, i giudici amministrativi di secondo grado hanno ritenuto fondate le conclusioni dell’AGCM, che nel 2024 aveva sanzionato la FIGC per 4,2 milioni di euro, contestando una strategia volta a estendere il proprio monopolio dalle competizioni agonistiche a quelle ludico-amatoriali giovanili, a danno degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Il TAR del Lazio aveva annullato la sanzione, ora ristabilita dal Consiglio di Stato.
Come si legge nella sentenza, il procedimento riguarda due mercati distinti ma collegati: da un lato l’organizzazione di manifestazioni calcistiche agonistiche per atleti under 17 e dall’altro l’organizzazione di manifestazioni ludico-amatoriali giovanili, ambito nel quale la FIGC opera in concorrenza con gli EPS.
In entrambi i segmenti, secondo il Consiglio di Stato, la Federazione gode di una posizione dominante, anche in virtù dei poteri regolatori esclusivi riconosciuti dal CONI. La sentenza evidenzia come la FIGC abbia utilizzato tali poteri non per competere “sui meriti”, ma per restringere l’accesso dei concorrenti al mercato.
Al centro della decisione vi sono i comunicati ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, adottati a partire dalla stagione 2015/2016, che:
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vietavano alle società affiliate FIGC di partecipare a tornei organizzati dagli EPS;
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successivamente subordinavano la partecipazione alla stipula di convenzioni mai effettivamente concluse;
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infine introducevano obblighi di autorizzazione preventiva.
Secondo i giudici, tali misure hanno prodotto un chiaro effetto escludente, impedendo agli EPS di organizzare liberamente attività sportive e rafforzando la posizione della FIGC nei mercati di riferimento.
Un passaggio centrale della sentenza chiarisce che la legittimità sportiva o regolamentare delle condotte non esclude l’abuso anticoncorrenziale: «Il carattere abusivo di un comportamento alla luce dell’art. 102 del TFUE non ha relazione con la sua conformità ad altre normative, giacché gli abusi di posizione dominante consistono, per lo più, proprio in comportamenti leciti alla luce di altri settori dell’ordinamento». Il Consiglio di Stato respinge così la tesi del TAR secondo cui l’assenza di impugnazioni davanti alla giustizia sportiva avrebbe escluso la lesività delle condotte, trattandosi invece di profili rilevanti ai fini del diritto antitrust.
Altro elemento decisivo è la mancata stipula delle convenzioni previste dal regolamento CONI. Secondo i giudici, tale omissione ha costituito il presupposto per l’adozione di una regolazione unilaterale da parte della FIGC, idonea a ostacolare l’attività degli EPS sui mercati di riferimento. «La regolazione della FIGC ha, quindi, escluso la possibilità di una libera partecipazione delle società affiliate alle competizioni e agli eventi organizzati dagli EPS».
La Federazione, anziché adottare il modello CONI, avrebbe imposto regole proprie, estendendo i vincoli anche ad attività che, per normativa, avrebbero dovuto restare libere. «La condotta della FIGC non può, quindi, ritenersi sorretta da una giustificazione oggettiva o limitata a dettare regole di carattere solo sportivo, avendo effetti rilevanti sulle attività economiche degli EPS».
In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto integrata la violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ribadendo che un soggetto in posizione dominante ha una “responsabilità speciale” nel non falsare la concorrenza. La FIGC, secondo il Consiglio di Stato, ha fatto ricorso a strumenti propri della sua posizione dominante, non riproducibili da un concorrente altrettanto efficiente, alterando la struttura concorrenziale del mercato.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione presentata dal Centro Nazionale Libertas APS, primo Ente a denunciare i profili di illecito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Successivamente, anche altri Enti di Promozione Sportiva hanno aderito all’iniziativa, sostenendo le medesime contestazioni.
Nel link sottostante la sentenza del consiglio di Stato




