Con un comunicato stampa del 15 settembre, il Ministero dell’Economia e delleFinanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche
apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, ? stato
inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche
apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso
l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece
invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Il provvedimento in esame modifica l’art. 16 del DPR 633/72, disponendo
testualmente che ?L?aliquota dell?imposta ? stabilita nella misura del
ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”.
Ricordiamo che l’aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con
decorrenza dal 1? ottobre 1997, dall?art. 1 DL 29 settembre 1997, n. 328.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui
l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
– le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della
consegna o della spedizione;
– le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della
stipulazione del rogito notarile;
– le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o
traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite
temporale di un anno per i beni mobili;
– le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del
corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in
parte, della prestazione.
Il soggetto IVA pu? ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del
mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i
beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota
ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire
dal 17 settembre.

Acconti pagati prima del 17 settembre soggetti all’IVA al 20%

Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati
prima del 17 settembre sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo,
pagato dopo, si applica l’aliquota del 21%.
Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota
ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa
all?operazione originaria ? stata emessa prima di tale data.

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei
confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del
DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile
alla data del pagamento del corrispettivo.

Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione
si considera effettuata (es. consegna del bene), ? stato previsto che il
cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura
viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei
corrispettivi) prima del 17 settembre.

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